Responsabilità Penale Medico

LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL SANITARIO

Il medico è responsabile penalmente del suo operato nel caso in cui, al ricorrere di precisi requisiti, a seguito di un suo determinato comportamento, attuato mediante errore ed omissione, derivino lesioni di una certa gravità o addirittura il decesso del paziente. Le due riformi più importanti derivano dalla legge nota come “Balduzzi” e da quella nota come “Gelli” ed è proprio all’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto con la recentissima riforma, che occorre oggi guardare per poter individuare i casi in cui sia possibile addebitare al medico una responsabilità colposa per morte o lesioni personali del paziente.
Art 590 sexies cp: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”
Art 590 cp,per aver un quadro più completo: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”
Art 589 cp, invece, così cita :” Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”.
Dopo aver sancito che in generale se i fatti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene ivi previste, specifica che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Analizzando la norma si nota che viene eliminato ogni riferimento al grado della colpa e sottolinea invece un rinvio generico all’imperizia del sanitario e al rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
In ogni caso, il nesso di causalità tra condotta/azione e fatto compiuto, rimane parte indispensabile per decretare una responsabilità in campo penale.

Denise Barone