Servizio per i Soci

RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO

Con la nuova legislazione abbiamo una differenziazione:i medici rispondono a titolo di responsabilità  extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, invece le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità  contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano, come i termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità  extracontrattuale e decennale per la responsabilità  contrattuale).
Ovviamente deve sussistere il nesso di causalità per avere il risarcimento da parte del medico.

Consulenza tecnica preventiva e mediazione

La procedura giudiziale, tuttavia, a seguito della riforma del 2017 è sempre subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva che è una procedura che affida a un C.T.U. nominato dal tribunale competente il compito di accertare in via preliminare l’an e il quantum della responsabilità medica con una perizia che diverrà  poi un sostegno valido per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.In alternativa alla consulenza tecnica preventiva, le parti possono ricorrere al procedimento di mediazione, da condurre con l’assistenza obbligatoria di un avvocato e volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. La mediazione va chiesta rivolgendosi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.Solo per la consulenza tecnica preventiva è previsto esplicitamente il litisconsorzio necessario delle imprese di assicurazione. Tuttavia, alla mediazione si applica comunque l’articolo 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento non sorretta da un giustificato motivo e può condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo a versare allo Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (oltre che, secondo la prevalente giurisprudenza, al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.).

Il giudizio

Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. L’azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. In ogni caso, al paziente viene data la possibilità  di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria interessata o al sanitario, nei limiti delle somme per le quali opera il contratto ed entro i medesimi termini di prescrizione previsti per l’azione nei confronti della struttura o dell’esercente la professione sanitaria.

Dr.ssa Denise Barone